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Un ultraleggero (spesso anche definito come ULM, dal francese Ultra-Léger Motorisé) è un aeromobile, destinato esclusivamente al volo da diporto e con limiti di peso regolamentati, inferiori a quelli facenti parte dell'Aviazione Generale.

Dal punto di vista "tecnico" è un velivolo a tutti gli effetti, e anche dal punto di vista legale e normativo (legge italiana 106/85) è considerato un aeromobile (Decreto Legislativo 151/06), tuttavia non viene ad esso applicato il Libro Primo del codice della navigazione aerea.
È da notare comunque che la sua regolamentazione può variare anche sensibilmente in base alla nazione.
Generalmente vengono inseriti nella classe degli ultraleggeri anche il deltaplano ed il parapendio, sebbene non motorizzati.

Gli ultraleggeri motorizzati vengono generalmente divisi in:

  • motoalianti
  • pendolari (comandati su due assi con lo spostamento del peso)
  • paramotore (parapendio con imbrago dotato di motore)
  • treassi (dotati di comandi sui tre assi spaziali: rollio, beccheggio ed imbardata)
  • autogiri
  • elicotteri

Sebbene gli ultraleggeri siano per la maggior parte di piccole dimensioni, semplici e lenti, alcuni possiedono il carrello retrattile, l'elica a passo variabile e possono raggiungere velocità intorno ai 350km/h.

Le regole per gli ultraleggeri sono poche e semplici:

  • Obbligo del casco. Durante il volo su tutti gli ultraleggeri è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.
  • Caratteristiche dei velivoli. Pesi massimi al decollo (comprensivi di strumenti, cinture e paracadute): Monoposto a motore Kg. 300 (350 per anfibi ed idrovolanti), velocità di stallo non superiore a 65 km/h. Biposto a motore Kg. 450 (500 per anfibi ed idrovolanti), velocità di stallo non superiore a 65 km/h.
  • Biposto. È consentito l'uso del biposto a: istruttori, piloti con brevetto di pilota privato valido, piloti con almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi e superamento di apposito esame.
  • Uso delle aree per decollo ed atterraggio. Si può decollare ed atterrare su qualsiasi area idonea con il consenso di chi può disporre dell'area. Per operazioni in prossimità o su aeroporti civili, occorre apposita autorizzazione.
  • Limiti alle operazioni di volo. Si può volare su tutto il territorio dello Stato (il limite di volo a 4 km dal confine, è stato eliminato dalla legge 24 aprile 1998, n.128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" - legge comunitaria 1995/97- art.22 comma 20-, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.88/L del 7 maggio 1998). Non si può volare sulle città.
  • Identificazione degli apparecchi. Per poter volare i velivoli devono essere muniti di targa metallica con il numero di identificazione rilasciato dall'AeCI. Lo stesso numero deve essere riportato sulla parte inferiore dell'ala con lettere, ciascuna, della misura minima di cm 30x15, in colore contrastante. Tutti i documenti di identificazione devono essere tenuti a bordo. Modifiche alla struttura od ai colori, nonché passaggi di proprietà devono essere comunicati all'AeCI.
  • Norme di circolazione. Si può volare dall'alba al tramonto; altezza massima dal terreno 500 piedi (150 metri circa); il sabato ed i festivi altezza massima 1000 piedi (300 metri circa); distanza da aeroporti non ubicati entro ATZ: 5 km. Per altezza massima si considera quella misurata rispetto al punto più alto nel raggio di 3 km.
  • Attestato di idoneità. Per poter volare è necessario possedere tale attestato rilasciato a seguito di corso presso una scuola certificata, esame, e visite mediche specifiche.
  • Assicurazione. I velivoli devono essere coperti da assicurazione r.c.; massimali non inferiori a 1 Miliardo per sinistro, 1 Miliardo per persona, 1 Miliardo per animali o cosa.

In Italia, questa categoria di velivoli, viene compresa nella classificazione del VDS (Volo da Diporto o Sportivo) ed è regolamentata dalle leggi: Legge 25 marzo 1985, n.106 / D.P.R. 5 agosto 1988, n 404. / Decreto 19 novembre 1991 / D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.

Con il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n.151 dove vi sono delle disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione(GU n. 88 del 14-4-2006). Delle distinzioni degli aeromobili

1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.».

2. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, è sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

- 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.».

( Da Wikipedia)

 


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Copyright © 2010 *** Volare con***   Ultimo aggiornamento: 07-10-12